Precari Covid: sentenza a favore di tre co.co.co. dell’emergenza a Palermo. Risarciti: era lavoro subordinato
L’Asp condannata a risarcire i lavoratori, difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Giuseppe Mandalà, Nelli Scilabra, Filippo Ficano e Filippo Gallina
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del lavoro, ha stabilito che tre dei collaboratori reclutati dall’ASP di Palermo, nel 2020, durante l’emergenza Covid-19 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano in realtà lavoratori subordinati a tempo determinato. L’Azienda dovrà regolarizzare la loro posizione nella gestione dipendenti INPS e versare a ciascuno 8.051,36 euro di risarcimento, oltre rivalutazione e interessi, più le spese di lite. I ricorrenti sono stati assistiti dallo studio P.MMS Legal, con gli avvocati Francesco Stallone, Nelli Scilabra, Filippo Ficano e Filippo Gallina, e da Simonelli & Mandalà – Avvocati del lavoro e dell’impresa, con l’avvocato Giuseppe Mandalà.

I tre co.co.co. avevano prestato servizio per l’Azienda nell’emergenza pandemica, tra la Fiera del Mediterraneo ed altre strutture dell’Asp in provincia, con contratti di collaborazione più volte prorogati. Sostenevano di aver lavorato con vincolo di orario e sotto il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e hanno chiesto l’accertamento della subordinazione e il risarcimento del danno. Nella sua decisione il Tribunale ha richiamato la Cassazione: il nome dato al contratto non basta, occorre “dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”.
I punti principali della sentenza a favore dei lavoratori Covid
All’esito dell’istruttoria, la sentenza descrive una realtà opposta a quella formale. I lavoratori “non avevano alcun margine di auto-organizzazione della loro attività” e operavano all’interno di un “modello organizzativo di tipo assolutamente gerarchico”, con turni predisposti, presenze controllate e direttive trasmesse a cascata. Quanto ai turni, i collaboratori “non potevano certamente andare al lavoro quando e come volevano, ma solo sulla base dei turni programmati”.
Già a monte, il contratto stipulato dai lavoratori prevedeva che il lavoratore svolgesse la propria “attività a favore dell’Ufficio Commissariale dell’Area Metropolitana di Palermo e si impegna a svolgere tutte le attività impartite”, rendendo chiaro il fatto che il contratto lo obbligava a seguire le direttive tanto dell’A.S.P. che del commissario straordinario. La sentenza del Tribunale parla di “piena prova dell’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro” che “caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c.”. Inoltre, dopo la chiusura dell’hub vaccinale, i ricorrenti hanno svolto attività amministrativa e di ricevimento del pubblico “in modo assolutamente identico a quanto fatto dai dipendenti dell’Azienda”, negli stessi uffici, con strumenti aziendali e negli stessi turni.
Il commento degli avvocati Francesco Stallone Giuseppe Mandalà e Nelli Scilabra
“È un grande risultato per i nostri studi legali – sottolineano gli avvocati Francesco Stallone e Giuseppe Mandalà -. Il Tribunale ha messo al centro la realtà del lavoro e chi ha garantito servizi essenziali nel momento più difficile del Paese si è visto riconoscere ciò che era: un lavoratore subordinato. La sentenza emessa ha valutato tutti gli elementi proposti nei nostri ricorsi affermando che vi sia piena prova dell’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che di fatto caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.”. “Il giudizio da noi promosso – aggiunge l’avvocato Nelli Scilabra – era volto a far emergere che i lavoratori non organizzavano autonomamente la propria attività, ma operavano seguendo turni, indicazioni e controlli dell’Azienda, esattamente come i dipendenti”.



